ASCENSORI: VERIFICHE PERIODICHE

Organismo accreditato N. 284 B in data 08/10/2018.
Autorizzazione Ministeriale alla certificazione CE ai sensi della Direttiva Ascensori 2014/33/UE del 28/11/2018, NB 2796”

CHE COSA SONO

Secondo il DPR 162/99, come modificato dal recente DPR 23/2017, per ridurre al minimo il rischio ed essere conformi ai regolamenti, gli ascensori devono essere controllati regolarmente. Tale obbligo è esteso anche alle piattaforme elevatrici e ai montascale. Le verifiche periodiche (Art. 13 del D.P.R. 162/99 e s.m.i.) sono svolte per accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se si è ottemperato ai rilievi eventualmente annotati in precedenti verifiche.

SONO OBBLIGATORIE ?

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolare manutenzione dell'impianto ascensore ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni, secondo l’art. 13 del D.P.R,.162/99 e s.m.i..

ASCENSORI: VERIFICHE STRAORDINARIE

CHE COSA SONO

Le verifiche straordinarie (art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i.) sono da effettuarsi su impianti ascensore a seguito di:

  • esito negativo della verifica periodica precedente e conseguente rimozione delle cause che l’hanno determinata
  • comunicazione di messa in servizio oltre il termine di 60 gg previsto dall'art. 12 del DPR 162/99 e s.m.i.
  • incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio
  • modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione, come riportato all’articolo 2, comma 1 lettera cc) del DPR 162/99 (come modificato dal DPR 23/2017).

SONO OBBLIGATORIE ?

Per ciascuno dei casi precedentemente elencati, il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante, per la successiva messa in servizio, sono tenuti a sottoporre l’impianto ascensore a verifica straordinaria secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.P.R. 162/99 e s.m.i.
E’ necessario che la verifica straordinaria abbia esito positivo.

CERTIFICAZIONI

CHE COSA SONO

L’installatore, prima di commercializzare un nuovo ascensore, si può avvalere di un Organismo notificato per valutare la conformità dell’impianto alla Direttiva e attestarne la sicurezza secondo la normativa vigente. Alla fine del processo, l’Organismo notificato rilascia un certificato di conformità, che attesta il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute stabiliti dall’Allegato I della Direttiva Ascensori. In particolare le certificazioni UE, previste dagli allegati alla direttiva 2014/33/UE, sono:

  • Allegato V – Esame Finale degli Ascensori – E’ la parte conclusiva di una procedura di valutazione della conformità di prodotto con cui un Organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato, soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/33/UE;
  • Allegato VIII – Conformità basata sulla Verifica dell’Unità per gli Ascensori (modulo G) – E’ la procedura di valutazione della conformità, basata sulla verifica dell’unità, con cui un Organismo notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2014/33/UE.
  • Certificazione relativa ad Accordo Preventivo, di cui all’art. 17 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 162/99, come modificato dal D.P.R. n. 8/2015, per l’installazione di ascensori in deroga (con fossa e/o testata ridotta). E’ la procedura di valutazione della sussistenza degli impedimenti che non consentono la realizzazione di un impianto dotato di spazi fisici di sicurezza adeguati in testata e/o in fossa; si compone di un esame documentale e, se ritenuto necessario, di un sopralluogo in campo. Dopo aver ottenuto questa certificazione, il proprietario di uno stabile, o il suo legale rappresentante, può richiedere alle Autorità competenti (Ministero dello Sviluppo Economico) l’autorizzazione all’istallazione dell’ascensore in deroga ai requisiti di sicurezza per i rischi di schiacciamento.

SONO OBBLIGATORIE ?

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolare manutenzione dell'impianto ascensore ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni, secondo l’art. 13 del D.P.R,.162/99 e s.m.i..

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